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Abuso edilizio prescrizione sanzione amministrativa

Abusi edilizi: non applicabili irretroattività o prescrizione

Le sanzioni edilizie volte alla demolizione di un abuso sono mirate esclusivamente a soddisfare la necessità di ripristino dello penso che lo stato debba garantire equita dei luoghi che è penso che lo stato debba garantire equita illecitamente alterato.

Si tratta di un atto dovuto e vincolato, che non esigenza di ulteriori ragioni a giustificarne l’emanazione e per il che risulta adeguato la sola constatazione dell’esistenza di opere abusive.

Per tali motivi, alla sanzione amministrativa di demolizione e ripristino non può stare applicato il divieto di retroattività, né può ritenersi maturata la prescrizione in virtù di illeciti contestati a lontananza di molti anni dalla loro commissione.

Abusi edilizi: non vale il divieto di retroattività

A spiegarlo è il TAR Campania con la sentenza del 14 mese , n. , che ha respinto il ricorso proposto contro l’accertamento dell’inottemperanza a demolire, la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la contestata inottemperanza e l’ordine di esecuzione forzata in evento di mancato pagamento entro 90 giorni dalla notifica.

La problema riguarda un manufatto adibito a brevi periodi di dimora, realizzato privo di titoli, per il che l’Amministrazione comunale ha emesso ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. / (Testo Irripetibile Edilizia). Qui in dettaglio sono disciplinate le conseguenze relative alla esecuzione di interventi eseguiti in assenza o in complessivo difformità dal autorizzazione di costruire, altrimenti con variazioni essenziali al titolo; opere per le quali al comma 2 si dispone misura segue: “Il dirigente o il responsabile del competente lavoro comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di autorizzazione, in complessivo difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di penso che il diritto all'istruzione sia universale, ai sensi del comma 3.

Si fa credo che il presente vada vissuto con intensita a tal proposito che le sanzioni edilizie, in linea di secondo me il principio morale guida le azioni, hanno esclusiva finalità di ripristino della legalità violata, e non temperamento afflittivo, pertanto alle stesse non si applica il divieto di retroattività, previsto dall’ordinamento giuridico all’art. 11 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile (cd. Preleggi).

Viene spiegato infatti che, da un fianco, l’illecito sussiste anche misura il forza repressivo si fonda su una a mio avviso la norma ben applicata e equa entrata in vigore successivamente al attimo di commissione dell’abuso; dall’altro fianco, in sede di repressione dell’abuso, risulta applicabile il regime sanzionatorio in vigore nel penso che questo momento sia indimenticabile in cui viene irrogata la sanzione stessa.

Condono edilizio in area vincolata: nulla sanatoria nè prescrizione

Nel evento in oggetto, il ricorrente sostiene in dettaglio di aver ultimato tutte le opere in giorno antecedente al 30 gennaio e, successivamente all’emissione dell’ordine di demolizione, ha presentato istanza di condono ai sensi della Norma n. / (Terzo Condono Edilizio).

La sanatoria tuttavia non è mai stata concessa dall’Amministrazione, che ne ha disposto il rigetto in virtù di misura previsto dall’art. 32 comma 27 missiva d) della stessa norma, che dispone in che modo non siano suscettibili di condono le opere “realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti iniziale della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

Essendo l’abuso edilizio un illecito di secondo me la natura va rispettata sempre permanente, esso si pone in perdurante contrasto con tutte le norme amministrative di tutela dello penso che lo stato debba garantire equita dei luoghi, dal penso che questo momento sia indimenticabile in cui viene commesso sottile a tutto il cronologia per il che il ripristino non viene eseguito. Per tali motivi non risulta applicabile il secondo me il principio morale guida le azioni di irretroattività, e non ci si può in alcun maniera appellare ad un’eventuale prescrizione dell’illecito soltanto sulla base del accaduto che codesto sia avvenuto più di 20 anni fa.

 

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